| diritto e rovescio : Il crocifisso a scuola |
| di gius , Sun 12 April 2009 5:30 |
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La quistione del crocifisso a scuola (contributo alle riflessioni sulla tolleranza)
Negli ultimi tempi s’è scatenata qualche polemica a cagione dell’usanza di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche d’Italia. Secondo taluni detta esposizione configurerebbe una lesione al principio di laicità dello Stato ed alla libertà religiosa: affrontiamo di petto queste osservazioni e vediamo di capire cosa sia cotesto “principio di laicità”, e qual sia il contenuto della libertà religiosa. Il discorso giuridico ci salverà dalle intolleranze.
Dando per certo in questa sede che lo Stato italiano sia laico – non v’è norma alcuna che dica ciò esplicitamente – dobbiamo distinguere la laicità dal laicismo. Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203 dichiara che il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione». È una sentenza che fra pochi giorni compirà 20 anni, richiamata dalla stessa Corte nel 1990 (sentenza n. 259), nel 1993 (sentenze nn. 195 e 421), nel 1995 (sentenze nn. 149 e 440), nel 1996 (sentenza n. 334), nel 1997 (sentenze nn. 235, 329), nel 2000 (sentenza n. 508), nel 2002 (sentenza n. 34) e nel 2005 (sentenza n. 168). È una carrellata di numeri mi rendo conto poco simpatica e che dedico di cuore a chi vorrebbe infirmare la ragionevolezza del contenuto d’una sentenza sulla base dell’argomento che sia “roba vecchia”. Quindi ancor oggi si deve evitare di tirare in ballo il principio di laicità dello Stato quando si voglia combattere acriticamente contro la presenza dell’elemento religioso nel nostro ordinamento (come si fa per esempio quando si favella della c.d. ora di religione; o del cappellanato militare, ospedaliero e negli istituti di prevenzione e pena; etc.). |
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| diritto e rovescio : Santa Morina |
| di gius , Sun 8 March 2009 6:00 |
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In questo lieto giorno nel quale si festeggia il c.d. sesso debole – parlo della donna, forse è bene specificare – il pensiero va anche alle donne meno fortunate, quelle che per una volta anzi che maltrattare vengono maltrattate. E per una volta facciamo anche un nome ed un cognome, così ci si capisce meglio. Il caso lo ricorderete: una donna qualunque, con un lavoro qualsiasi, subisce per anni in silenzio umiliazioni, botte e minacce di morte dal compagno. Un giorno decide di liberarsene e lo uccide nel sonno. La sentenza? Quattordici anni di reclusione, a fronte dei 24 che aveva chiesto il p.m. – donna anche lei.
La difesa fin da subito ha impostato le proprie riflessioni sul 52 c.p., il quale, parlando della Difesa legittima, dichiara al I comma che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Ce ne sarebbe da dire, naturalmente, ma credo che siano rilevanti per questo caso – e analoghi, se per avventura doveste voi stessi trovarvi in tale situazione – due punti: l’attualità del pericolo di offesa ingiusta, e la proporzionalità. |
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| diritto e rovescio : Bamboccioni |
| di gius , Thu 8 January 2009 5:00 |
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Fino a quando dunque, figlio mio, abuserai del nostro patrimonio? Fino a quando dovremo mantenerti? Cotesta domanda, rivolta da due genitori al loro amatissimo figlio, è stata dibattuta in così tante puntate di Forum che tutti dovrebbero cognoscer la risposta; ma poi che io son più affidabile di Forum ritengo opportuno fugare quei dubbi che in proposito possano esservi rimasti.
Il dovere dei genitori di mantenere i figli scaturisce dal 30 Cost., comma I come principio generale: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». La norma in cui questo principio s’invera è poi così scolpita dal 147 c.c.: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Breve brevissima premessa: detto obbligo non riguarda solo gli alimenti, ma – sottolinea Cass. 24 febbraio 2006, n. 4203 – comprende anche “l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”, etc. Ci siamo capiti. Per il resto, tale 147 c.c. rimane una norma un po’ laconica, che detta già dei primi criteri cui i genitori nell’adempiere l’obbligo debbano attenersi, ma che non ci dice fino a quando tale obbligo permanga, per cui come sempre dovremo citare un po’ di giurisprudenza. |
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